A questa Organizzazione Sindacle pervengono in questi giorni numerose segnalazione da parte di docenti obbligati dai D.S. degli istituti scolastici presso i quali prestano servizio alla permanenza a scuola secondo il loro normale orario di insegnamento anche nell’attuale periodo di sospensione delle lezioni ed a firmare il registro delle presenze o, in generale, a svolgere attività non deliberata dal Collegio dei Docenti nel Piano delle Attività Annuali.
Al termine delle lezioni l’attività di insegnamento non è più dovuta da parte dei docenti. Le uniche prestazioni che possono essere richieste nel periodo di sospensione delle lezioni sono esclusivamente le attività funzionali all’insegnamento relative a scrutini ed esami, riunioni di Collegio Docenti e consigli di classe, attività di formazione, ma solo se programmate, cioè comprese nel piano approvato dal collegio a inizio d’anno e nella quantità fissata dal CCNL.
La possibilità di collocare delle attività aggiuntive nel periodo di sospensione non è esclusa in assoluto, ferma restante la facoltatività delle stesse, la loro calendarizzazione nel Piano Annuale delle Attività, ed il riconoscimento economico aggiuntivo secondo le tabelle previste dal contratto.
La problematica è stata già affrontata in tempi risaleti, visto che già con Circolare dell’Ufficio Coordinamento Decreti Delegati ( prot. N. 1972 del 30 Giugno 1980) il Ministero ha chiarito espressamente: “Ribadito l’obbligo dei docenti a prestazioni di servizio anche durante il periodo estivo, occorre però precisare che le iniziative programmate dagli organi competenti devono rispondere a reali esigenze delle singole scuole ed essere effettivamente attivate. Appare in contrasto con il sistema previsto dai decreti presidenziali 31 maggio 1974, n. 416 e 417, l’imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attivate”.