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I docenti non possono essere obbligati alla presenza a scuola dopo il termine delle lezioni

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di Matteo D’Errico

L’anno scolastico è appena terminato. In molte scuole torna il dilemma sulla presenza dei docenti non impegnati in attività deliberate in precedenza. Alcuni Dirigenti scolastici, particolarmente solerti, chiedono agli insegnanti (non impegnati con gli esami, corsi di recupero o attività funzionali alla didattica – scrutini, riunioni, collegi, ecc.- ), di essere presenti quotidianamente a scuola fino al 30 giugno e in alcuni casi addirittura sino alle ferie.

Anche la sola firma di presenza, durante i periodi di sospensione delle attività, è un atto che non è dovuto da parte dell’insegnante. I docenti una volta terminata l’attività didattica non hanno “nessun obbligo” di recarsi a scuola al di fuori della attività programmate e previste dal piano annuale approvato all’inizio dell’anno scolastico.

L’assenza di un tale obbligo è stata più volte chiarito e ritenuto perfino “illeggittimo” dallo stesso Ministero, già prima della contrattualizzazione del rapporto di lavoro (si veda la nota del 28/7/81 prot. 1980, ancora vigente): “… Appare in contrasto con il sistema previsto dai D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 e D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 l’imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attivate e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole. Si tratterebbe infatti di presenza puramente formale che, in tal caso, non terrebbe conto della peculiare caratteristica dell’istruzione scolastica, che si differenzia dai normali uffici proprio per l’interruzione della propria prevalente attività (quella dell’insegnamento destinato agli alunni) prevista dal calendario scolastico.. .”

Lo stesso concetto è stato ribadito con successive note e sentenze e valgono per tutti gli ordini di scuola.

Tra queste ultime ricordiamo quella del Consiglio di Stato n. 173/1987: “…Né è ipotizzabile l’imposizione dell’obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall’impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal D.P.R. n. 417/1974”.

Più recentemente da una sentenza del Tribunale di Trento del 23/01/2004, nonché da un’ulteriore sentenza del Giudice del Lavoro di Napoli r.g. 5344/2006, che stabilisce “… durante la sospensione dell’attività didattica possono essere effettuate solo attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale previste nel Piano Annuale delle Attività deliberato dal Collegio nel mese di Settembre (eventualmente integrato con delibere successive) e, comunque, nel rispetto delle 40 + 40 ore annue di attività collegiale”.

In conclusione, quando le lezioni sono terminate l’attività obbligatoria di insegnamento (art. 28) non è più dovuta, dato che non vi sono più gli allievi (l’art. 1256 del c.c. libera il docente da ogni obbligo) e che una mera presenza sarebbe in contrasto con il sistema previsto dai Decreti Presidenziali 31 maggio 1974, 416 e 417 (DPR confluiti nel Testo Unico attualmente in vigore).

Pertanto, l’imposizione illegittima della presenza a scuola dei docenti può attivare azioni di responsabilità erariale e/o dirigenziale nei confronti di chi pone in essere tale obbligo.

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